Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 28/04/1938 n. 1165

Art. 382. Gli alloggi costruiti per gli ufficiali della regia marina, di cui all'art. 345, lett.

B), sono assegnati dal comando in capo del dipartimento militare marittimo di taranto, dando la preferenza agli ufficiali con prole più numerosa e, a parità, a quelli forniti di minore stipendio, salvo casi eccezionali dipendenti da necessità di servizio. È anche in facoltà del detto comando di revocare le assegnazioni. Le determinazioni di assegnazione sono comunicate dal comando predetto all'intendente di finanza, quale presidente del comitato provinciale dell'istituto, per la stipula dei contratti di affitto e per tutte le altre conseguenti formalità. Avverso i provvedimenti di assegnazione e di revoca non sono ammessi ricorsi.

Art. 383. Le eventuali perdite per sfitti eccedenti, all'anno, un dodicesimo delle pigioni riflettenti gli alloggi di cui all'art. 382, graveranno sullo stato di previsione del- la spesa del ministero della marina.

Art. 384. I contratti di affitto stipulati dall'istituto con funzionari dell'amministrazione delle colonie rimangono in vigore, in deroga al disposto dell'art. 386, lettera

a), anche se i funzionari stessi siano trasferiti in colonia. Con l'autorizzazione, caso per caso, del ministero dell'africa italiana, l'istituto può stipulare i contratti di affitto anche con funzionari residenti in colonia, i quali intendano di trasferirsi nel regno o farvisi precedere dalle famiglie, purchè gli alloggi assunti in locazione vengano abitati unicamente dai funzionari stessi o dalle loro famiglie.

Art. 385. Alla riscossione dei canoni di affitto si provvede con ritenuta sugli stipendi e qualora, per una qualsiasi ragione, la ritenuta non fosse possibile o sufficiente, l'istituto procederà a carico dei debitori ai sensi dell'art. 65 (commi quinto, sesto e settimo). In caso poi di mancato pagamento dei canoni di affitto da parte dei conduttori di negozi di proprietà dell'istituto, questo è autorizzato ad avvalersi, per la riscossione, della procedura prevista dallo art. 32.

Art. 386. Costituiscono motivo di risoluzione dei contratti di affitto:

a) il trasferimento;

b) l'uso irregolare dello alloggio;

c) la destituzione o le dimissioni dall'impiego;

d) il collocamento a riposo, la cessazione comunque dal servizio attivo del personale militare per gli alloggi di cui agli articoli 343 (comma secondo), 345 lett. b) e la morte del locatario. Il regolamento previsto dall'art. 393 determinerà in quali casi e per quale periodo di tempo l'alloggio concesso potrà essere mantenuto dopo il collocamento a riposo del locatario o conservato, in caso di sua morte, in uso alla vedova od ai figli minorenni. La risoluzione dei contratti di locazione è, con ordinanza motivata, dichiarata, secondo i casi, dal presidente dell'istituto sentito il comitato centrale o dai presidenti delle rappresentanze di esso sentiti i rispettivi comitati ovvero dai rappresentanti di cui al quarto comma dello art. 355. Allo stesso modo si procede in caso di morosità e di abusiva od irregolare occupazione di case o di locali dello istituto. Per gli alloggi poi locati a soci del cessato istituto romano cooperativo, i casi di risoluzione dei contratti sono quelli previsti dallo statuto. Tali ordinanze hanno forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge e alla eventuale esecuzione dello sfratto si provvederà in via amministrativa a mezzo del personale stesso dell'istituto il quale potrà richiedere direttamente l'assistenza della forza pubblica.

CAPO VI Agevolazioni tributarie

Art. 387. I contratti dell'istituto sono esenti da bollo e registrati con tassa fissa minima; ed a tassa fissa sono altresì soggette le volture catastali a sensi dell'art. 149, lett. a) e le formalità ipotecarie. I contratti di affitto delle case sono pure e- senti da bollo ma soggetti alla tassa proporzionale ordinaria di registro con riduzione ad un quarto e le registrazioni potranno aver luogo per elenco sensi della legge di registro.

Art. 388. I mutui concessi all'istituto nazionale dagli istituti di credito fondiario godono della esenzione dai diritti erariali di abbonamento di cui all'art. 27 del testo unico 16 luglio 1905 n. 646, e successive modificazioni. Sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile tanto gli interessi sui mutui stipulati con la cassa depositi e prestiti e con gli istituti predetti; quanto gli interessi corrisposti dal- la cassa stessa sui versamenti in conto corrente ad essa fatti dagli enti finanziatori ai fini della costruzione delle case dell'istituto nazionale.

Art. 389. I contratti dell'istituto possono essere stipulati in forma pubblica amministrativa a mezzo di un funzionario dell'istituto stesso all'uopo delegato a riceverli ed a conservarli mediante ordinanza del presidente. Tale funzionario è obbligato alla tenuta del repertorio prescritto dagli articoli 127 a 130 della vigente legge di registro e, per la stipulazione dei contratti e per il rilascio di copie, l'istituto percepirà speciali diritti di segreteria secondo tabelle da approvarsi dal ministro pei lavori pubblici.

CAPO VII Disposizioni diverse

Art. 390. L' istituto è soggetto alla vigilanza del ministero delle finanze per la gestione amministrativo-finanziaria ed a quella del ministero dei lavori pubblici per la parte tecnico-amministrativa. Spetta al ministro per la guerra di concerto con quello per le finanze l'alto controllo per quanto riguarda gli alloggi militari di cui all'art. 343 (2° comma).

Art. 391. Avverso i provvedimenti delle rappresentanze dell'istituto è ammesso ricorso al comitato centrale che decide inappellabilmente e avverso quelli di concessione e di revoca degli alloggi di cui all'art. 381 è soltanto proponibile reclamo al ministro per la guerra la cui decisione è definitiva e non soggetta ad alcun ricorso od azione.

Art. 392. Restano ferme a favore dell'istituto le agevolazioni previste dal presente testo unico per l'edilizia popolare ed economica nonché la esenzione venticinquennale dalla imposta sui fabbricati e l'equiparazione all'amministrazione dello stato per quanto concerne l'esonero dal pagamento di diritti stabiliti da leggi generali speciali. PARTE TERZA

CAPO UNICO Disposizioni comuni e finali

Art. 393. Il governo del re è autorizzato ad emanare, sentito il consiglio di stato, il regolamento generale ed i regolamenti speciali necessari per l'applicazione del presente testo unico.

Art. 394. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente testo unico od incompatibili. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia Il Ministro per i lavori pubblici: Cobolli-Gigli.

 

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